Percorso formativo
Curriculum unico
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Gruppi Opzionali
REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN
LETTERATURA MUSICA SPETTACOLO (L-10)
[in approvazione nel CCdS del 12 luglio 2017]
Il Regolamento del Consiglio dl Corso di Studio (CDS) in LETTERATURA MUSICA SPETTACOLO integra il Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia, che resta valido per gli aspetti non regolati dal presente testo.
Art. 1 Costituzione del Consiglio
1.1 Il Consiglio di Corso di Studio è la struttura deputata alla definizione e all'organizzazione della
didattica del Corso di laurea triennale in Letteratura musica spettacolo (Classe L-10).
Il Consiglio, nel seguito indicato come CdS, è costituito a norma dell’art. 94 del D. P. R. 11 luglio
1980 n. 382, dell'art. 9 del D. P. R. 1 ottobre 1973 n. 580 convertito, con modifiche, in Legge 30
novembre 1973 n. 766, dell'art. 11 della Legge 19 dicembre 1990 n. 341, del Regolamento
didattico di Ateneo e dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dispone di
personale tecnico-amministrativo (referente per la didattica del Dipartimento) che coadiuva il Presidente nell’espletamento delle pratiche didattiche e organizzative.
1.2 Il Consiglio di CdS è composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo afferenti ai Corsi di studio attivati nell’ambito dell’Area
didattica;
b) dai ricercatori e dal personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80 e della Legge
341/90, che svolgono attività didattica primaria per il CdS;
c) dai professori a contratto se presenti;
d) dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) b) e
c);
La mancata elezione delle componenti di cui alle lettere d) non inficia la validità di costituzione
dell’organo.
Il Consiglio di CdS è validamente riunito quando sia presente almeno la metà più 1 degli aventi diritto, esclusi dal computo coloro che abbiano giustificato l’assenza. I professori fuori ruolo sono inclusi nel computo della maggioranza solo se presenti. È prevista con funzioni di segreteria la presenza del referente didattico del dipartimento di afferenza del Cds.
1.3 I rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente restano in carica due anni.
1.4 I professori di ruolo di ogni fascia e coloro che rientrano nelle categorie assimilate e il personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e della Legge 19 dicembre 1990 n. 341 e rappresentanti degli studenti partecipano con diritto di voto alle deliberazioni del Consiglio di CdS per tutte le questioni.
Art. 2 Compiti del Consiglio e del Presidente
Sono compiti del Consiglio:
a) eleggere il Presidente;
b) approvare il Regolamento del Consiglio di CdS;
c) indirizzare e coordinare le attività didattiche: con particolare riguardo alla ripartizione e
definizione dei carichi didattici dei docenti e dei ricercatori;
d) definire e attuare le forme di tutorato ed orientamento;
e) determinare i moduli didattici e la tipologia delle forme didattiche;
f) deliberare su proposte di programmi integrati di studio da svolgersi in collaborazione con Atenei
europei per il rilascio di titoli di studio congiunti;
g) determinare la propedeuticità degli insegnamenti, le attività di laboratorio e di tirocinio;
h) esprimere i necessari pareri sulle richieste di congedo straordinario e per gli impegni didattici e scientifici fuori sede dei professori e dei ricercatori;
i) formulare proposte sulle richieste di risorse finanziarie e di personale necessarie al funzionamento
del CdS;
l) formulare proposte per il conferimento di affidamenti, supplenze e contratti per la copertura di
insegnamenti necessari alle finalità del CsD;
m) deliberare su qualsiasi argomento il Presidente voglia portare all’attenzione del Consiglio stesso;
n) approvare i piani orari della didattica erogata annualmente;
o) deliberare sulle carriere degli studenti, e nei casi urgenti deliberare a ratifica;
p) approvare il rapporto di riesame annuale da inviare alla Commissione Paritetica;
Art. 3 Organi del Consiglio di CdS
3.1 Sono organi del Consiglio:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
3.2 Sono compiti del Presidente del Consiglio di CdS:
a) convocare e presiedere il Consiglio;
b) curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche del CdS;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai
Regolamenti di Ateneo;
e) predisporre il Manifesto degli Studi annuale e coordinare gli esami di laurea e di profitto;
f) deliberare sulle carriere degli studenti (passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, opzioni,
Piani di Studio ecc.);
g) approvare i rapporti annuali sullo stato della didattica del CdS, da inviare alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti (rapporto del riesame);
h) rappresentare il Consiglio di CdS nelle convocazioni di facoltà o di ateneo
3.3 Il Presidente è eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno; dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva
L’elettorato attivo è limitato a:
a) professori di ruolo e fuori ruolo afferenti all’Area didattica;
b) ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80 e della Legge 341/90, che
svolgono attività didattica primaria per il Corso di Laurea;
c) rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Area didattica;
3.4 Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia afferenti al Consiglio di CdS indice le elezioni sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e provvede alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, le elezioni devono avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
3.5 Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (la metà più 1) in prima convocazione
e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive (art. 94/382 4° comma). Tuttavia la
votazione medesima non può ritenersi valida se non vi abbia preso parte almeno 1/3 degli
aventi diritto. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità
risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, se ancora in parità, il professore
con maggiore anzianità anagrafica.
3.6 In caso di necessità può essere prevista la nomina di un Vice Presidente su espressa
designazione del Presidente del Consiglio di CdS che ne determina la durata.
Art. 5 Convocazione e verbali del Consiglio
5.1 Le sedute del Consiglio di CdS sono convocate per mezzo di lettera circolare o mediante comunicazione e-mail ai singoli membri di norma sette giorni prima rispetto alla data fissata per la seduta.
5.2 Il Consiglio di CdS si riunisce, ogni qualvolta il presidente ne ravvisa la necessità e comunque almeno una volta l’anno o qualora ne faccia richiesta scritta almeno il 20% dei componenti. Per questioni emergenziali e per approvazione/riconoscimento di piani di studio pregressi, il Consiglio di CdS può riunirsi anche per via telematica, senza che ciò infici la validità dei verbali relativi.
5.3 I verbali delle sedute del Consiglio di CdS sono approvati nel corso della seduta successiva Nel caso di argomenti che rivestano carattere di urgenza, stralci di verbale possono essere approvati seduta stante. È facoltà del Presidente del Consiglio di CdS richiedere l’approvazione del verbale seduta stante.
5.4 Gli atti del Consiglio di CdS sono pubblici. Il Presidente è autorizzato ad emettere disposizioni che regolino l’accesso ai verbali ed il rilascio di copie e stralci degli stessi, fatta salva la normativa vigente.
5.5 Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvati a maggioranza
relativa.
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Nel primo anno si toccheranno le discipline storico-letterarie di base; nel secondo si approfondiranno i rapporti tra letteratura, musica e spettacolo; nel terzo si proporranno scelte più specifiche tra le diverse discipline caratterizzanti.
La quota di tempo riservata allo studio individuale è definita nel Regolamento Didattico del corso di studio.