Organizzazione e contatti
Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica
Ilario Alvino |
Docenti di riferimento
ILARIO ALVINO |
CRISTIANA ABBAFATI |
STEFANO BELLOMO |
RICCARDO BOLOGNESI |
ROSSELLA MICELI |
DOMENICO MEZZACAPO |
Rappresentanze studentesche
alessandro Lorillo |
MARTINA Abdel Malek |
Tutor del corso
CRISTIANA ABBAFATI |
RICCARDO BOLOGNESI |
CIRO PALUMBO |
Manager didattico
Sabrina Ozzella |
Regolamenti
Regolamento del corso
Descrizione del Percorso di Formazione:
ll CdS in Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione è un corso di laurea magistrale istituito
nell’ambito della classe di laurea LM SC-GIUR.
Gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e gli sbocchi professionali sono indicati
nell’Ordinamento del CdS.
Il CdS è strutturato in alcuni insegnamenti comuni e in due curriculum, rispettivamente in
Gestione delle risorse umane e in Consulenza del lavoro.
Il curriculum è articolato in undici prove di esame, in discipline caratterizzanti e affini, una prova di
esame a scelta dello studente (per un totale di 9 CFU) e una prova finale (15 CFU).
Per l’articolazione dei corsi, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti, i relativi CFU e le ore
di didattica frontale di ciascun insegnamento si fa riferimento all’Offerta Formativa pubblicata
annualmente sulla pagina del Corso di Studio.
Lo studente dovrà altresì conseguire 3 CFU nell’ambito di attività di Tirocinio secondo la tabella
pubblicata sul sito del CdS. Attività di Tirocinio diverse da quelle pubblicate possono essere
proposte dagli/le studenti/esse al Presidente del Corso di Studio, e verranno riconosciute se
pertinenti al percorso formativo del CdS. La data dello svolgimento delle attività svolte deve essere
successiva alla data di immatricolazione. Le attività possono essere svolte nel corso di tutto il
biennio.
ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI, PROPEDEUTICITÀ, FREQUENZA
Gli insegnamenti sono semestrali e le lezioni si svolgono in un unico semestre.
L’indicazione del semestre e gli orari di lezioni sono indicati nel programma a cura del docente
dell’insegnamento e pubblicato sul sito del CdS.
In caso di insegnamenti suddivisi in moduli, il voto finale è dato dalla media aritmetica dei voti
conseguiti all’esito di ciascun modulo ponderata in base dei relativi CFU.
Come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento studenti, gli esami si
svolgono nelle tre sessioni ordinarie indicate nel calendario didattico della Facoltà di
Giurisprudenza.
I docenti devono inserire nel sistema Infostud date e modalità degli appelli secondo le indicazioni
fornite dalla Facoltà, e in ogni caso non più tardi di due mesi prima dello svolgimento dell'esame.
Gli esami sono verbalizzati nel sistema INFOSTUD entro il termine di cinque (5) giorni dalla data di
conclusione dell’appello e comunque, nel caso delle sessioni estive, entro e non oltre il 10 agosto
di ogni anno.
L’esito negativo della prova d’esame viene verbalizzato con la dicitura “Rinuncia”, salvo diversa
richiesta da parte dello/a studente/essa, nel qual caso si utilizzerà la dicitura “RESPINTO”
Gli studenti hanno diritto a sostenere la prova d’esame:
a) in tutti gli appelli di ogni sessione, indipendentemente dall’esito dei precedenti;
b) sul programma dell’insegnamento dell’anno di riferimento della propria iscrizione, purché
sostengano la prova d'esame entro i due anni accademici successivi a quello nel quale è stato
tenuto l’insegnamento.
Eventuali prove in itinere, esoneri, idoneità che non prevedono una verbalizzazione sul sistema
informativo INFOSTUD non sono considerati esami. Contenuto, modalità e numero delle prove
d'esonero, prove in itinere, idoneità che non prevedono una verbalizzazione sul sistema
informativo sono comunicati all'inizio delle lezioni.
La valutazione (voto in trentesimi) e la verbalizzazione dell’esame nel sistema INFOSTUD sono
effettuati dal docente titolare dell’insegnamento.
PIANO DI STUDI
Il Piano di studi (PdS) rappresenta la proposta del percorso formativo che lo studente intende
seguire per il conseguimento della laurea.
Gli/le studenti/esse iscritti al 1° anno devono compilare il PdS entro le date indicate dalla Facoltà
di Giurisprudenza accedendo alla piattaforma Infostud.
Il PdS viene approvato dal Presidente del CdS, dai docenti autorizzati dal Consiglio del CdS, dal
Referente alla Didattica del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
In caso di mancata presentazione e relativa approvazione del Piano di Studi non sarà possibile
prenotare e sostenere gli esami.
Il Corso di Studio garantisce un servizio di tutorato. Tale servizio, che il Consiglio del Corso di
Studio organizza annualmente, avvalendosi dei docenti e dei Tutor appositamente incaricati i cui
nominativi vengono riportati di anno in anno sul sito del Corso di Studio, ha lo scopo di:
- fornire consulenza per l’elaborazione dei piani di studi; in particolare i tutori devono:
promuovere la partecipazione degli/le studenti/esse ai programmi di scambio o mobilità nazionali
e internazionali; orientare culturalmente e professionalmente gli/le studenti/esse, informandoli
circa le occasioni formative offerte sia dall’università sia da enti pubblici e privati; indirizzare lo
studente ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di
disagio psicologico.
All’inizio di ogni anno accademico e durante lo svolgimento dei semestri sono rese disponibili sulla
pagina del Corso (https://corsidilaurea.uniroma1.it) tutte le comunicazioni e le informazioni utili
agli/le studenti/esse, relative in particolare a: orari e calendari delle lezioni e delle esercitazioni,
orari di ricevimento dei docenti, attività di orientamento e tutorato, servizi di segreteria didattica,
raggiungibilità della sede, immatricolazioni e iscrizioni, passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di
corso, piani di studio, rappresentanti degli/le studenti/esse.
PROVA FINALE
La prova finale per il conseguimento del titolo di studio (laurea) consiste nella redazione di un
elaborato il cui argomento è stato preventivamente concordato con il docente relatore. Alla prova
finale sono attribuiti 15 CFU.
L’argomento della prova finale può essere scelto in uno dei SSD previsti nel percorso formativo.
Per concordare la tipologia e l’argomento della prova finale gli/le studenti/esse devono fare
riferimento alle linee guida definite dal Consiglio del corso di studi L’elaborato deve essere scritto
secondo le regole grafiche esposte nella pagina “Impaginazione della tesi e logo” del sito di
Ateneo.
La discussione dell’elaborato avverrà in forma pubblica nelle date indicate dal Corso di Studio
almeno dieci giorni prima dello svolgimento.
REGOLAMENTO
Articolo 1 – Caratteristiche del Corso di studi
1. Il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione è
un corso di studi interfacoltà incardinato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
2. L’Ordinamento didattico e i criteri di funzionamento del CdLM sono disciplinate dal
Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e
delle direttive statutarie.
Articolo 2 – Organi del Corso di studi
1. Sono organi del Corso di Studio:
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
- la Giunta;
- il Comitato di Indirizzo.
2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati,
Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei
Articolo 3 – Composizione del Consiglio
1. Il Dipartimento di riferimento del Corso di studi è il Dipartimento di Scienze giuridiche.
Concorrono il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici (Facoltà di Giurisprudenza), il
Dipartimento di Psicologia (Facoltà di Medicina e Psicologia) e il Dipartimento Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” (Facoltà di Ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica).
2. Il Corso di studi è gestito da un Consiglio, denominato Consiglio di corso di studi,
disciplinato dalle norme di cui all’articolo 13 del Regolamento di Facoltà e da quelle che seguono,
in quanto compatibili.
3. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito
del Corso di Studio. In particolare:
a) professori di ruolo, anche afferenti alle Università partner, nel caso di Corsi di
Studio Interateneo, ed i ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti.
4. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i rappresentanti degli studenti.
Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere d).
Articolo 4 – Compiti del Consiglio
1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza del
Corso di Studio ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della
assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire al Corso di Studio tenendo conto delle
esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica del Corso di Studio;
d) propone il regolamento didattico del Corso di Studio per la successiva approvazione
da parte del Dipartimento di riferimento del Corso;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto
dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e
telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro,
nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in
particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università,
ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da
altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di
passaggio di Corso di Studio;
i) individua i cultori della materia che potranno essere inseriti all’occorrenza nelle
Commissioni di esame, nominate dal Presidente, su proposta del docente
responsabile dell’insegnamento;
j) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o
del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano
conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei
crediti già acquisiti;
k) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta
dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
l) approva il Regolamento del Corso di Studio.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal
totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la
propria assenza.
4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e
dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono
svolgersi anche per via telematica.
La convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno delle riunioni devono essere
portati a conoscenza dei componenti, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della
seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso scritto deve pervenire
almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di
parità, il voto del Presidente vale doppio.
6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta
eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in
via telematica.
7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le
eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione
Articolo 5 – Presidente del Consiglio.
1. I docenti di ruolo, ivi compresi i docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i rappresentanti degli studenti che compongono il
Consiglio, eleggono al loro interno un Presidente.
2. Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio, e, in particolare, trasmette ai
Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio del
Corso di Studio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi,
inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa del Corso di Studio;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla
compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della
Qualità e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di
Gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il
riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo,
nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in
itinere, sia in uscita;
m) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico entrambi
da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
n) nomina, all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile
dell’insegnamento, le Commissioni d’esame;
o) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le
sedute previste dal calendario didattico;
p) nomina un Vicepresidente che lo coadiuva, e ne fa le veci ricevendone la delega a
partecipare a commissioni, riunioni, comitati, eventi etc.
Articolo 6 – Elezioni del Presidente
1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature pervenute,
viene eletto a scrutinio segreto dai docenti di ruolo, così come specificati nell’art. 4, comma 3, e
dai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio di Corso di Studio. L’elezione del
Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a
maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. L’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1 del
presente articolo e ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Corso di Studio.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo, così come specificati nel comma 1
del presente articolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in regime di
tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima
della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano del Consiglio di Corso di Studio indice le elezioni del Presidente, ne coordina le
procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità
online da remoto.
Articolo 7 – Elezioni degli studenti
1. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio gli studenti iscritti al Corso di Studio ed eletti
in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è
pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di Studio. Qualora il numero degli effettivi votanti
risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei
rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
2. L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio, nonché a
tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli
ultimi tre anni. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.
3. L’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio.
4. Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite
della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto ad
un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti
allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età.
6. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del
Corso di Studio non ne infirma la valida costituzione.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli
studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non
eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire elezioni suppletive. Lo studente eletto
che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in
altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica è considerato decaduto.
8. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile
una sola volta.
9. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio del Corso di Studio sono
indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni
prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.
10. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità
online da remoto.
11. La procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di
Studio è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.
Articolo 8 – La Commissione di gestione dell’assicurazione della qualità.
1. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio è
costituita: a) dal Presidente del Corso di Studio, in qualità di membro di diritto; b) da uno o due
docenti di ruolo; b) dal referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale
tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio; c) da una
rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la
qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di
riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di
Studio.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente del Corso di Studio che
partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-
amministrativo che fa parte della Commissione.
4. La Commissione predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di
Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione
coadiuva, altresì, il Presidente del Corso di Studio nella preparazione dell’offerta formativa del
Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al
Consiglio di Corso di Studio i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team
Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati
dai Corsi di Studio per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di
miglioramento previste dal Sistema AVA.
Articolo 9 – La Giunta
1. La Giunta del Corso di Studi è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, se nominato,
e da 3 docenti del Corso. Ha come compiti quelli di coadiuvare il Presidente nella proposta degli
orari, nel coordinamento degli insegnamenti integrati, nella stipula delle convenzioni con Enti
esterni dove gli studenti possono svolgere il tirocinio.
2. I membri della Giunta sono indicati dal Consiglio del Corso di Laurea.
Articolo 10 – Comitato di indirizzo.
1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in
fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante
collegamento tra Università e mondo del lavoro e la valutazione dell’efficacia degli sbocchi
occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è
costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi
dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda
SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero
totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio
almeno una volta l’anno in previsione dell’aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS.
Articolo 11 – Norme finali e di rinvio
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da
parte degli organi competenti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle
leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e
in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.